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Tribunali Emilia-Romagna > Previdenza e assistenza
Data: 05/12/2003
Giudice: Zanichelli
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 1087/03
Parti: Curatolo e Betti
TRIBUNALE DI PARMA - PENALE -DISTACCO SINDACALE PER SVOLGERE ATTIVITA' DI CONSULENZA PRESSO IL S.U.N.I.A. - TRUFFA AI DANNI DELL'INPS: INSUSSISTENZA


Due lavoratori collocati in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 31 Statuto dei lavoratori quali dirigenti sindacali e successivamente utilizzati per svolgere attività di consulenza ai cittadini presso il SUNIA, venivano tratti in giudizio perché "con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri, inducevano in errore l'INPS, conseguendo per sé o per altri un profitto ingiusto con danno patrimoniale per l'INPS (…) così ponendo in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere il versamento di contributi figurativi …" Osserva il Tribunale che la semplice lettura dell'art. 31 della Legge n. 300/70 rende evidente come unica condizione per il collocamento in aspettativa non retribuita sia la chiamata a cariche sindacali di un certo livello e che non sia consentita alcuna valutazione in ordine al contenuto dell'incarico ricoperto. Infatti è stato chiarito che la norma citata configura un diritto potestativo del dipendente, il cui servizio è assicurato sulla base della sola comunicazione da parte dell'interessato, senza che occorra una manifestazione di volontà del datore di lavoro il quale viene a trovarsi in una posizione di immediata e incondizionata soggezione (Corte App. Milano 23 ottobre 2001; Cass. 7 febbraio 1985, n. 953). In conclusione, quindi, gli imputati venivano assolti perché il fatto non sussiste, "in quanto la mancanza del dettato legislativo di ogni qualificazione restrittiva dell'incarico sindacale quale fonte del diritto al collocamento in aspettativa (e del conseguente diritto ai contributi figurativi) rende del tutto arbitrario ogni tentativo di restringerne l'ambito di operatività con riferimento all'attività effettivamente esercitatas